Art. 18.
(Anticipo dell'Istituto a inizio delle riprese).

      1. All'inizio delle riprese del film, l'Istituto, su esplicita, formale e motivata richiesta del produttore, garantisce un'erogazione non superiore al 20 per cento della propria quota di partecipazione. Le modalità di erogazione della rimanente

 

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parte sono concordate tra l'Istituto e il produttore.
      2. Nel caso in cui il film non sia portato a termine, la somma di cui al comma 1 deve essere restituita aumentata degli interessi correnti.
      3. Qualora il produttore non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2, oltre alle conseguenze civili e penali previste dalla legislazione vigente, non potrà avere per il futuro rapporti di partecipazione, di finanziamento e di sostegno da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali.